Art. 65 LAM dal 2024

Art. 65 Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente (1)
1 Se le prestazioni sono ridotte in virtù dell’articolo 21 capoverso 1 LPGA (2) , l’indennit giornaliera e le rendite d’invalidit o per superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo 21 capoversi 1–3 LPGA, al massimo di un terzo se e fintanto che il coniuge o i figli hanno diritto al mantenimento. (1)
2 ... (4)
3 La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del grado di colpa dell’avente diritto. (5)
(1) (3)(2) RS 830.1
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(4) Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(5) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
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