Art. 65 LFPr dal 2024

Art. 65 Esecuzione Confederazione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2 Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3
4 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
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