Art. 644 CCS dal 2025

Art. 644 Accessori
1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
2 Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.
3 La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.