Art. 641a CCS dal 2025

Art. 641a Animali (1)
1 Gli animali non sono cose.
2 Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.