Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 64

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 64 LCaGi dal 2025

Art. 64 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 64 Comunicazioni allo Stato di origine

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica allo Stato di origine, se noto, le sentenze originarie e decisioni successive contro stranieri iscritte in VOSTRA, in applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (1) o di altri trattati internazionali.

2 Non sono comunicate:

  • a. le sentenze concernenti reati punibili soltanto secondo il diritto penale militare;
  • b. le sentenze in materia fiscale.
  • 3 La comunicazione all’estero non è effettuata se potrebbe esporre l’interessato o i suoi congiunti a pregiudizi gravi per la vita, l’integrità fisica o la libertà ai sensi della CEDU (2) o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, o al pericolo di una doppia punizione.

    4 Se una persona registrata in VOSTRA possiede più cittadinanze, ciascuno Stato di origine che vi abbia diritto in virtù di un trattato internazionale riceve una corrispondente comunicazione; se tale persona possiede anche la cittadinanza svizzera, non è effettuata nessuna comunicazione.

    5 Le nuove iscrizioni sono comunicate ogni mese.

    6 Il DFGP può emanare istruzioni concernenti le comunicazioni alle autorità estere.

    (1) RS 0.351.1
    (2) RS 0.101

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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