Art. 64 CPS dal 2024

Art. 64 4. Internamento.
1 Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrit fisica, psichica o sessuale di un’altra persona, e se: (1)
2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86–88). (1)
3 Se gi nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l’autore superer con successo il periodo di prova in libert , il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avr scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l’internamento. Per il resto è applicabile l’articolo 64a. (1)
4 L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev’essere garantita. Per quanto necessario, l’interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
(1) (4)(2) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
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