Art. 64 LIVA dal 2025
Art. 64 Condono dell’imposta
1 L’imposta sull’importazione può essere condonata in tutto o in parte se:a. beni sotto la custodia dell’UDSC o in regime di transito (art. 49 LD (1) ), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;b. beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell’autorità;c. date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell’articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato il debitore secondo l’articolo 51;d. l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.
2 La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.
3 Il termine per la presentazione di una domanda è:a. in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni, di un anno dal rilascio del documento d’importazione con il quale l’imposta sull’importazione è stata determinata;b. in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni, di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.
(1) [RS 631.0]
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