Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 64

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 64 LPPC dal 2025

Art. 64 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 64 Protezione dei beni culturali

1 I Cantoni possono obbligare il proprietario e il detentore di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali d’importanza nazionale e i requisiti delle installazioni dei rifugi per beni culturali.


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