OLL1 Art. 64 - Esenzione dal lavoro e trasferimento

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 64 OLL1 dal 2023

Art. 64 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 64 Sezione 3: Restrizioni e divieti di occupazione Esenzione dal lavoro e trasferimento

(art. 35 e 35a LL)

1 Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro.

2 Le donne che, conformemente al certificato medico, nei primi mesi dopo il parto non hanno ripreso appieno la propria capacit lavorativa, non possono essere impiegate in lavori che superano detta capacit .

3 Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre allattante a un posto di lavoro equivalente e che non presenta pericoli per lei, se:

  • a. la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute della mamma o del bambino, e non può essere adottata alcuna misura di protezione adeguata; o se
  • b. è accertato che la donna in questione utilizza sostanze, microrganismi o svolge lavori connessi con un elevato potenziale di pericolo giusta l’articolo 62 capoverso 4.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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