Art. 64 OLL1 dal 2023

Art. 64 Sezione 3: Restrizioni e divieti di occupazione Esenzione dal lavoro e trasferimento
(art. 35 e 35a LL)
1 Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro.
2 Le donne che, conformemente al certificato medico, nei primi mesi dopo il parto non hanno ripreso appieno la propria capacit lavorativa, non possono essere impiegate in lavori che superano detta capacit .
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.