OR Art. 633 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 633 OR dal 2025
Art. 633 Prestazione dei conferimenti a. Versamenti (1)
1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934 (2) sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.
2 La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio.
3 Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(2) [RS 952.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.