Art. 63 CPC dal 2025

Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, o inoltrato conformemente all’articolo 143 capoverso 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. (1)
2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF (2) .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).(2) RS 281.1
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