Art. 63 LAM dal 2024

Art. 63 (1) Visite mediche e misure mediche di prevenzione
1 Nella misura in cui lo stato di salute di un reclutando sembri giustificarlo, prima del reclutamento può essere autorizzata una visita medica a carico dell’assicurazione militare.
2 Per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o servizio civile nonché per le persone impiegate nell’ambito di azioni di mantenimento della pace e buoni uffici della Confederazione o di azioni del Corpo svizzero d’aiuto in caso di catastrofe, l’assicurazione militare assume le spese degli esami medici che l’autorit competente ha ordinato per chiarire l’idoneit all’impiego.
3 Le misure mediche di prevenzione attuate su raccomandazione del medico in capo dell’esercito, su ordine del Consiglio federale o dell’autorit competente giusta il capoverso 2, sono a carico dell’assicurazione militare.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.