Art. 63 CPM dal 2025
Art. 63 Sedizione
1.Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d’obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con una pena detentiva o pecuniaria (1) .Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.
2.Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. (2)
(1) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3389]; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 ([RU 1992 1679]; [FF 1991 II 1216], IV 173).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.