Art. 63 LAVS dal 2023

Art. 63 IV. Disposizioni comuni Compiti delle casse di compensazione
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2 Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche. (5)
4 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.
5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA (6) ; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilit di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni. (7)
(1) (3)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
(3) Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
(4) Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
(6) RS 830.1
(7) Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS) (RU 1978 391; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
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