Art. 62d CPS dal 2025

Art. 62d Esame della liberazione e della soppressione
1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione.
2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.
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