Art. 62 PA dal 2022

Art. 62 II. Modificazione della decisione impugnata
1 L’autorit di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3 L’autorit di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilit di esprimersi.
4 L’autorit di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.