Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 62

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 62 REDD dal 2022

Art. 62 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 62 Composizione amichevole

1. Accolto il ricorso, il cancelliere, basandosi sulle istruzioni della Camera o del suo presidente, si mette a disposizione delle parti al fine di pervenire a una composizione amichevole, conformemente all’articolo 39 paragrafo 1 lettera b della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure necessarie per facilitare la conclusione di tale composizione.2. Ai sensi dell’articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione le trattative condotte per giungere a una composizione amichevole sono riservate e senza pregiudizio per le osservazioni delle parti nel procedimento contenzioso. Nessuna comunicazione scritta od orale, nessuna proposta o concessione intervenute nel corso delle suddette trattative possono essere menzionate o invocate nel procedimento contenzioso.3. Qualora la Camera venga informata dal cancelliere che le parti accettano la composizione amichevole e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alla procedura prevista nell’articolo 54a del presente regolamento.


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