Art. 62 LEF dal 2024

Art. 62 Epidemia o pubblica
calamit (1)
In caso di epidemia o di pubblica calamit e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 137; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.