Art. 62 LCart dal 2023

Art. 62 Disposizioni transitorie
1 Le procedure pendenti davanti alla Commissione dei cartelli su accordi in materia di concorrenza sono sospese sino all’entrata in vigore della presente legge; se del caso esse saranno continuate dopo un termine di sei mesi applicando la nuova legislazione.
2 Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un esame prima di questa data. Gli esami preliminari sono possibili in qualsiasi momento.
3 Le decisioni passate in giudicato e le raccomandazioni accettate in virtù della legge federale del 20 dicembre 1985 (1) sui cartelli e le organizzazioni analoghe sono ulteriormente disciplinate dal diritto previgente per quanto concerne le sanzioni.
(1) [RU 1986 874, 1992 288 all. n. 12]Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.