LPP Art. 62 - Compiti dell’autorità di vigilanza

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 62 LPP dal 2025

Art. 62 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 62 Compiti dell’autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: (1)

  • a. (1) verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
  • b. (3) esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
  • c. prende visione dei rapporti dell’organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
  • d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
  • e. (4) giudica le controversie relative al diritto dell’assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.
  • 2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 8586b CC (5) . (6)

    3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull’esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale. (7)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (4) Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (5) RS 210
    (6) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
    (7) Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Geiser, Schneider, Gächter Kommentar zur beruflichen Vorsorge2013