CCS Art. 61a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 61a CCS dal 2024

Art. 61a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 61a IIa. Elenco dei soci (1)

1 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci.

2 Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

3 Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.

(1) Introdotto dall’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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