Art. 612a CCS dal 2022

Art. 612a IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite (1)
1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell’eredit , il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la propriet imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della propriet può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
4 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati. (2)
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).(2) Introdotto dall’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.