Art. 612 CCS dal 2024

Art. 612 III. Attribuzione e vendita
1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.
2 Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d’accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.
3 Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l’autorit decide se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.