Art. 61 LD dal 2023

Art. Sezione 8: Regime d’esportazione 61
1 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d’esportazione. (1)
2
3 Il regime d’esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito. (1)
4 Il regime d’esportazione non concluso regolarmente può essere annullato.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).
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