Art. 61 LIVA dal 2024
Art. 61 Interesse rimuneratorio
1 Finché non ha luogo il pagamento è versato un interesse rimuneratorio:a. in caso di restituzione di un’imposta riscossa in eccedenza o di un’imposta non dovuta secondo l’articolo 59, a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell’UDSC;b. in caso di restituzione dell’imposta a causa di riesportazione secondo l’articolo 60, a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta da parte dell’UDSC;c. in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD (1) ), a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.
2 Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:a. tutti i documenti necessari all’accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono giunti all’UDSC;b. (2) il ricorso contro la decisione d’imposizione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 (3) sulla procedura amministrativa (PA);c. le basi per il calcolo dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d sono note all’UDSC.
3 Non è versato un interesse rimuneratorio in caso di condono dell’imposta secondo l’articolo 64.
(1) [RS 631.0]
(2) [RU 2009 7129]
(3) [RS 172.021]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.