Art. 61 ORC dal 2025

Art. 61 Iscrizione dell’ufficio di revisione
1 Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata.
2 L’ufficio del registro di commercio verifica consultando il registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori se l’ufficio di revisione è abilitato.
3 Un ufficio di revisione non può essere iscritto se vi sono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.