Art. 61 LIFD dal 2024

Art. 61 (1) Ristrutturazioni
1
2 In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte gi tassate come utili.
3 Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra societ di capitali o societ cooperativa, esercizi o rami di attivit e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra societ di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una societ di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera d.
4 Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte gi tassate come utili. Le societ di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori.
5 La societ di capitali o societ cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un’altra societ di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest’ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.