Art. 61 LL dal 2023

Art. 61 Pene
1 Il datore di lavoro è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. (1)
2 Il lavoratore è punito con la multa. (1)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.