Art. 61 LAVS dal 2025
Art. 61 Casse di compensazione cantonali Decreti cantonali
1 Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis. (1)
1bis La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se questo ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone. (2)
2 Il decreto cantonale necessita dell’approvazione della Confederazione e contiene disposizioni su: (3) a. i compiti e le competenze del gerente della cassa;b. l’organizzazione interna della cassa;c. (4) …d. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;dbis. (5) la nomina dell’ufficio di revisione;e. (3) il controllo dei datori di lavoro;f. (5) l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto di gestione della cassa di compensazione;g. (5) l’istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del testo.
(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del testo.
(3) (6)
(4) Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]).
(5) (7)
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]).
(7) (8)
(8) Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 688]; [FF 2020 1]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.