Art. 609 CCS dal 2022

Art. 609 II. Intervento dell’autorit
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorit interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.
2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorit nella divisione.
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