Art. 607 CCS dal 2022

Art. 607 Capo secondo: Del modo della divisione
1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3 I coeredi possessori di oggetti della eredit o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.
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