Art. 60 LCA dal 2024

Art. 60 del terzo danneggiato
1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilit civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennit dovuta allo stipulante. L’assicuratore può pagare l’indennit direttamente al terzo danneggiato.
2 L’assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto.
3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilit civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorit di vigilanza l’indicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa. (1)
(1) (2)(2) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.