Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 60

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 60 OETV dal 2025

Art. 60 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 60 Tipi di pneumatici speciali, riscolpitura degli pneumatici (1)

1 Le ruote con gomme piene, le ruote metalliche e i cingoli sono ammessi soltanto quando l’uso degli pneumatici non sarebbe adatto. Le ruote o i cingoli di metallo non devono avere frastagliature o ramponi.

2 La parte di peso non deve superare 0,20 t per centimetro del battistrada per gli pneumatici con camera d’aria, ruote piene e simili, e 0,10 t per le ruote metalliche. Per i cingoli, la parte di peso non deve superare 8,2 kg per cm2 della superficie a contatto con il suolo. La superficie a contatto con il suolo corrisponde soltanto alla parte dei cingoli effettivamente appoggiata su una carreggiata piana. (2)

3 Gli pneumatici che possono essere riscolpiti devono presentare un apposito contrassegno conformemente al regolamento UNECE n. 54 o al regolamento UNECE n. 109. La riscolpitura di altri pneumatici è vietata. (1)

4 … (4)

5 Sugli pneumatici rigommati devono essere iscritti il nome o il marchio dell’azienda rigommatrice come anche le indicazioni concernenti le dimensioni degli pneumatici, la velocità massima, la capacità di carico, il numero delle tele e il genere di costruzione. Le indicazioni devono essere ben leggibili. Le esigenze dell’articolo 58 capoversi 7 e 8 non si applicano agli pneumatici rigommati. (5)

6 Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici, semplici o gemellati, la cui larghezza è pari ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi o ad almeno 0,60 m. (6)

(1) (3)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(4) Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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