REDD Art. 60 - Domanda di equa soddisfazione

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 60 REDD dal 2022

Art. 60 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 60 Domanda di equa soddisfazione

1. Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un’equa soddisfazione secondo l’articolo 41 della Convenzione deve, in caso d’accertamento di una violazione dei suoi diritti da essa derivante, formulare una domanda specifica a tal fine.2. Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il ricorrente deve esporre le sue pretese, quantificate e prospettate per rubrica e accompagnate dai giustificativi pertinenti, entro il termine impartitogli per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni summenzionate, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.4. Le pretese del ricorrente sono trasmesse per osservazioni alla Parte contraente.


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