Art. 60 LAM dal 2024

Art. 60 Indennit per spese funerarie
1 Se l’assicurato muore in seguito ad un’affezione assicurata, è corrisposta un’indennit per spese funerarie di un importo pari a un decimo del guadagno annuo massimo assicurato giusta l’articolo 28 capoverso 4.
2 L’indennit è versata a chi ha pagato le spese per l’inumazione.
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