Art. 60 LPP dal 2025

Art. 60 Istituto collettore Compiti (1)
1 L’istituto collettore è un istituto di previdenza.
2
3 All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.
4 L’istituto collettore istituisce agenzie regionali.
5 L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP (6) . Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività. (7)
6 L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso. (8)
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).(2) Introdotta dall’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).
(3) Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
(4) RS 281.1
(5) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(6) RS 831.42
(7) Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).
(8) Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.