LPP Art. 60 - Compiti (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 60 LPP dal 2025

Art. 60 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 60 Istituto collettore Compiti (1)

1 L’istituto collettore è un istituto di previdenza.

2 Esso è obbligato:

  • a. ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
  • b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
  • c. ad ammettere assicurati facoltativi;
  • d. a effettuare le prestazioni previste nell’articolo 12;
  • e. (2) ad affiliare l’assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l’assicurazione obbligatoria per i beneficiari d’indennità giornaliere annunciati dall’assicurazione;
  • f. (3) ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).
  • 2bis L’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all’articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 (4) sulla esecuzione e sul fallimento. (5)

    3 All’istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

    4 L’istituto collettore istituisce agenzie regionali.

    5 L’istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP (6) . Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività. (7)

    6 L’istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso. (8)

    (1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
    (2) Introdotta dall’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).
    (3) Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
    (4) RS 281.1
    (5) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (6) RS 831.42
    (7) Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).
    (8) Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Geiser, Schneider, Gächter Hand zum BVG und FZG2010