Art. 60 LTF dal 2025

Art. 60 Notificazione della sentenza
1 Il testo integrale della sentenza, con l’indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all’autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento.
2 Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti.
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(2) Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.