Art. 60 LL dal 2023

Art. 60 del lavoratore (1)
1 Il lavoratore é punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro.
2 Se mette seriamente in pericolo altre persone, é punibile anche la violazione per negligenza.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.