Art. 6 LAINF dal 2024

Art. 6 Titolo secondo: Oggetto dell’assicurazione In generale
1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2
3 L’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10).
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.