Art. 6 LCaGi dal 2025
Art. 6 Autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati o a fornire informazioni Autorità tenute a iscrivere dati
1 Le autorità seguenti iscrivono i loro dati in VOSTRA, se la Confederazione o il Cantone lo prevede:a. le autorità giudicanti penali, i pubblici ministeri cantonali, le autorità penali minorili ai sensi degli articoli 6 capoverso 1 lettere b e c e 7 della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (1) (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale (CPP) (2) ;b. le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali;c. le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure;d. le autorità cantonali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui siano competenti per l’esecuzione dell’espulsione.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 per le quali la Confederazione o il Cantone non prevede un obbligo di iscrizione trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale o al SERCO.
3 Le autorità di cui al capoverso 1 lettere a e c trasmettono al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
(1) [RS 312.1]
(2) [RS 312.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.