LCaGi Art. 6 - Autorità tenute a iscrivere dati

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 6 LCaGi dal 2025

Art. 6 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 6 Autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati o a fornire informazioni Autorità tenute a iscrivere dati

1 Le autorità seguenti iscrivono i loro dati in VOSTRA, se la Confederazione o il Cantone lo prevede:

  • a. le autorità giudicanti penali, i pubblici ministeri cantonali, le autorità penali minorili ai sensi degli articoli 6 capoverso 1 lettere b e c e 7 della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (1) (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale (CPP) (2) ;
  • b. le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali;
  • c. le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure;
  • d. le autorità cantonali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui siano competenti per l’esecuzione dell’espulsione.
  • 2 Le autorità di cui al capoverso 1 per le quali la Confederazione o il Cantone non prevede un obbligo di iscrizione trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale o al SERCO.

    3 Le autorità di cui al capoverso 1 lettere a e c trasmettono al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

    (1) RS 312.1
    (2) RS 312.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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