Art. 6 CPS dal 2024

Art. 6 Reati commessi all’estero e perseguiti in conformit di un obbligo internazionale
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2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
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4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
(1) RS 0.101Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.