Art. 6 LIFD dal 2024

Art. 6 Estensione dell’assoggettamento
1 L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero.
2 L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev’essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.
3 Nelle relazioni internazionali, l’assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d’impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all’estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
4 Le persone imponibili giusta l’articolo 3 capoverso 5 devono l’imposta sui redditi esonerati all’estero dall’imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell’usanza.
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