Art. 6 LFPr dal 2024
Art. 6 Comprensione e scambio fra le comunit linguistiche
1 Nel settore della formazione professionale la Confederazione può promuovere provvedimenti per migliorare la comprensione e lo scambio fra le comunit linguistiche.
2 Essa può promuovere in particolare:a. il plurilinguismo individuale, provvedendo in particolare alla diversit delle lingue di insegnamento come pure alla formazione a livello linguistico dei docenti;b. gli scambi sostenuti dai Cantoni, dalle organizzazioni del mondo del lavoro e dalle imprese, di docenti e di allievi tra regioni linguistiche.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.