Art. 6 LPGA dal 2024

Art. 6 Incapacit al lavoro
È considerata incapacit al lavoro qualsiasi incapacit , totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attivit abituale. (1) In caso d’incapacit al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attivit .
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.