Art. 5a ORC dal 2025

Art. 5a (1) Informazione e rapporto
1 Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività.
2 L’UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all’ufficio cantonale del registro di commercio e al responsabile dell’unità amministrativa di cui fa parte tale ufficio. L’UFRC controlla successivamente le misure correttive raccomandate nel quadro delle ispezioni.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.