Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 5a

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 5a ORC dal 2025

Art. 5a Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 5a (1) Informazione e rapporto

1 Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività.

2 L’UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all’ufficio cantonale del registro di commercio e al responsabile dell’unità amministrativa di cui fa parte tale ufficio. L’UFRC controlla successivamente le misure correttive raccomandate nel quadro delle ispezioni.

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.