Art. 59a LCart dal 2023

Art. 59a Valutazione
1 Il Consiglio federale fa valutare l’efficacia delle misure e l’esecuzione della presente legge.
2 Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.