Art. 59a LDP dal 2022

Art. 59a (1) Importanza del termine
La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.