Art. 59a LADI1 dal 2024
Art. 59a (1) Valutazione dei bisogni e delle esperienze (2)
L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché: (2) a. (4) la necessit di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per l’integrazione degli stranieri;b. l’esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti;c. (4) le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorit a provvedimenti in favore di:1. giovani e donne disoccupati,2. assicurati che, a causa del contesto migratorio da cui provengono, della loro formazione professionale, della loro et o di altre caratteristiche, sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata,3. assicurati disoccupati di lungo periodo.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2045], [2016 2471]).
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