Art. 593 CCS dal 2024

Art. 593 A. Condizioni
1 Ogni erede può chiedere la liquidazione d’officio, anzi che rinunciare all’eredit od accettarla con beneficio d’inventario.
2 La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l’accettazione.
3 In caso di liquidazione d’officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.