Art. 59 LD dal 2023

Art. Sezione 6: Regime del perfezionamento attivo 59
1 Le merci introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte al perfezionamento attivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime.
2 Per introdurre merci nel territorio doganale al fine di sottoporle al perfezionamento attivo è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo.
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4 Se il regime del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione diventano esigibili; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.